ARCHIVIO FAQ (aggiornato al 29 marzo 2023) - AREA ASPETTI CIVILISTICI

INDICE

Avere personalità giuridica è obbligatorio? Se non è obbligatorio in che momento è consigliato farne richiesta?

Quale è la differenza giuridica tra soci e tesserati? Un tesserato UISP è automaticamente socio dell'associazione sportiva? Da quale età posso diventare socio?

Come libro soci può essere usato il modulo di iscrizione dei soci alla UISP?

Chi dobbiamo convocare in assemblea?

È obbligatorio fare firmare e compilare ogni anno la domanda ai soci?

Con la riforma è necessario modificare lo statuto? Come dobbiamo procedere? è sufficiente un verbale dell’assemblea con le modifiche o dobbiamo riprodurre un nuovo testo?

Quali sono le competenze dell’assemblea dei soci?

Se il nome associazione Bologna calcio ASD, diventa in un eventuale nuovo statuto Bologna calcio ASD -APS...cambia il codice fiscale?

Attività sportive e attività diverse: in quali limiti possono essere svolte le attività diverse? È necessario elencare le attività diverse in statuto?

Nello statuto è necessario elencare tutte le discipline sportive promosse? Se si intende svolgere una nuova disciplina è necessario modificare lo statuto?

Quale differenza c’è tra la formazione e la didattica in ambito sportivo?

Come si fa a far votare i minori?

Libera eleggibilità. In uno Statuto ho letto questo nell'articolo che riguarda l'elettività dei soci: "I consiglieri, finché ve ne siano, dovranno essere scelti, senza possibilità di eccezione o riserva alcuna, tra gli associati che hanno costituito l’Associazione." Ritengo che sia vietato. Cosa ne pensa?

Uniformità del rapporto associativo. Nel nostro statuto è previsto che il Socio Onorario: a) non è tenuto al versamento della quota sociale annuale b) può partecipare alle Assemblee dell’Associazione ma non ha diritto di voto c) non può accedere a cariche.

Quali vantaggi ci sono nell’assumere la qualifica di associazione di promozione sociale? 

Distribuzione indiretta di utili. La nostra associazione ha deliberato di ridurre le quote di partecipazione ai corsi per i soci minorenni di famiglie bisognose con ISE ridotto. In questo caso si tratta di distribuzione di utili?

Incompatibilità. Una persona può ricoprire la carica di dirigente in due Enti diversi?

Sul voto del responsabile genitoriale: come fa l'associazione a determinare a chi esattamente spetta il diritto di voto? Tutto facile se c'è accordo tra i genitori, ma laddove ci siano situazioni di conflitto tra i genitori, o non sia chiaro chi sia il Responsabile Genitoriale, come ci si deve comportare?

Tra gli adempimenti successivi alla delibera di modifica statutari c’è anche la nuova trasmissione del modello EAS?

Il cambiamento della sede legale implica la modifica dello statuto?

Avere personalità giuridica è obbligatorio? Se non è obbligatorio in che momento è consigliato farne richiesta? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 22 marzo 2023

Le associazioni possono – non devono – acquisire personalità giuridica. Questa tutela il patrimonio personale dei soci in quanto i terzi possono aggredire esclusivamente il patrimonio dell’associazione mentre nelle associazioni non riconosciute “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.

Attualmente si configurano tre possibili percorsi per acquisire la personalità giuridica:

a)      se l’associazione è iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore si applica l’articolo 22 del Dlgs 117/2017 ai sensi del quale è necessario rivolgersi al notaio che elaborerà o verificherà che lo statuto – redatto nella forma dell’atto pubblico – presenti i requisiti qualificanti l’ente del terzo settore. Il notaio deve inoltre verificare la sussistenza del requisito patrimoniale individuato in una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro. Per le associazioni già esistenti il notaio dovrà disporre di una perizia giurata di un revisore in merito alla consistenza patrimoniale o della relazione dell’organo di controllo, a firma di un revisore, elaborata su documentazione contabile non antecedente 120 giorni rispetto alla data di deposito. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione o l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente;

b)      la generalità delle associazioni possono chiedere la personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000 in virtù del quale l’istanza viene presentata – nel caso di associazioni sportive dilettantistiche che operano all’interno della singola Regione – alla Regione stessa che può concederla alle associazioni dotate di statuto redatto nella forma di atto pubblico dal notaio a condizione che siano titolari di un patrimonio minimo che non è stato quantificato a livello nazionale ma in modo sensibilmente differente da Regione a Regione;

c)      le sole associazioni sportive dilettantistiche potranno in futuro avvalersi della procedura indicata dall’articolo 14 del DLgs 39/2021 ai sensi del quale le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al DPR 361/2000, acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni relative alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo”. Tale procedura non prevede tra i requisiti la titolarità di un patrimonio minimo.

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Quale è la differenza giuridica tra soci e tesserati? Un tesserato UISP è automaticamente socio dell'associazione sportiva? Da quale età posso diventare socio? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 22 marzo 2023

Il dizionario TRECCANI definisce come associato l’“Aggregato quale socio: gli a. del club di briscola; che (o chi) ha una partecipazione in un’impresa, in un affare, in un’attività economica: gli a. dello studio di architettura; che (o chi) ha sottoscritto l’associazione a un’opera in corso di stampa.”
Il D.Lgs. 36/2021 definisce come tesseramento “l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate  o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza”.
Ne consegue che: 
-    il rapporto associativo con l’ASD deve intendersi distinto dal rapporto di tesseramento che si instaura con l’organismo sportivo affiliante (Federazione, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI);
-    non esiste alcun automatismo per cui per diventare associati è necessaria una espressa dichiarazione di volontà che si ritiene opportuno raccogliere attraverso la domanda di ammissione al sodalizio sportivo.
L’associato ed il tesserato sono equiparati rispetto ai riflessi fiscali dei corrispettivi che entrambi versano all’ASD/SSD per partecipare alle attività didattiche e sportive dilettantistiche, trattandosi in entrambi i casi di ricavi non soggetti ad imposte dirette (ex art. 148, terzo comma, del TUIR) e ad IVA (ex art. 4 DPR IVA), come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18/2018. È però necessario esaminare i regolamenti dell’Ente affiliante per sapere se sia possibile, per una ASD, chiedere l’emissione della tessera di persona che non sia anche associata al sodalizio.

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Come libro soci può essere usato il modulo di iscrizione dei soci alla UISP? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

Le ASD i cui soci sono tutti tesserati UISP potrebbero adottare la documentazione prodotta dalla UISP come proprio libro soci attesa la completezza di informazioni che fornisce. Per poter procedere in tal senso è però necessario adottare alcuni accorgimenti:
1)    in questo caso il libro soci sarebbe su base annuale e non storica. Non si ravvede alcun ostacolo a tale circostanza se non l’opportunità di specificare in un verbale del Consiglio Direttivo che per scelte organizzative, legate alla conservazione della documentazione per esercizio, si ritiene opportuno predisporre il libro soci su base annuale seppur nel rispetto del principio per cui il rapporto associativo è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso e le ipotesi di esclusione e decadenza disciplinate dallo statuto associativo;
2)    nel medesimo verbale si specifica che quel documento rappresenta il libro soci dell’associazione in quanto tutti i soci sono anche tesserati UISP. Potrebbe essere scontato ma in realtà quel documento nasce per definire il rapporto tra UISP ed i tesserati per cui è opportuno che sia specificato;
3)    trattandosi di libro si ritiene necessario in qualche forma rilegarlo. È possibile anche farlo generando un file PDF/A.
 

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Chi dobbiamo convocare in assemblea? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

All’assemblea è necessario convocare tutti gli associati ed i componenti gli organi, come il collegio sindacale/organo di controllo, che potrebbero essere composti da non soci ma la cui partecipazione alle assemblee è necessaria per le funzioni che devono assolvere.
Anche gli associati minorenni devono essere convocati ma non essendo titolari direttamente del diritto di voto – fatta salva specifica indicazione statutaria con riferimento a delibere che non possono in ogni caso far sorgere responsabilità a loro carico – non vengono computati nel quorum costitutivo dell’assemblea, ossia nel numero minimo di soci che devono essere presenti per la sua regolare costituzione. 
I minori vengono però rappresentati nell’esercizio del diritto di voto dall’esercente la potestà genitoriale. A dirlo non è una previsione di legge ma l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione (4.10.2017 n. 2322) fatto proprio dal Ministero del lavoro (Nota n. 1309 del 6/2/2019) con riferimento agli enti del terzo settore. Il presupposto risiede nella circostanza che in tutti i rapporti contrattuali – e tale è anche il rapporto associativo – i minori vengono rappresentati dall’esercente la potestà genitoriale. Affermare pertanto il diritto di voto in capo all’esercente la potestà genitoriale dell’associato minorenne risponde ad esigenze cautelative e non ad un obbligo di legge. Tale previsione potrebbe essere introdotta negli statuti delle ASD soggetti a revisione per uniformarli ai nuovi vincoli contemplati dal D.Lgs. 36/2021 o potrebbe essere disciplinato dal regolamento di funzionamento dell’assemblea che, si ricorda, deve essere approvato dall’Assemblea dei soci, nella forma dell’assemblea ordinaria qualora non sia diversamente disposto dallo statuto.
Si può porre infine il tema della convocazione o meno degli associati morosi. Sono tali quanti non abbiano versato il contributo associativo annuale nel termine indicato dallo statuto. Le scarse disposizioni codicistiche dedicate alle associazioni non intervengono sul punto ma si può fare ricorso, in via di analogica, alle disposizioni previste dal diritto societario. L’articolo 2344, 4° comma del Codice civile prevede che “il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto”. Al moroso si ritiene quindi che debba anche impedirsi di intervenire e si esclude quindi che possa sanare la morosità in sede assembleare. Lo statuto potrebbe però prevedere il diritto di essere convocato ed anche il diritto di sanare la morosità nel corso dell’assemblea.

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È obbligatorio fare firmare e compilare ogni anno la domanda ai soci? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

La domanda di ammissione si compila all’atto dell’ammissione, non annualmente. In alcuni casi però può essere opportuno richiedere annualmente i dati e/o acquisire il consenso al trattamento dei dati personali o al trattamento dell’immagine: in questo caso è necessario inserire nella modulistica la voce AGGIORNAMENTO DATI al fine di dimostrare che non si tratta di nuova adesione.
Si può verificare la necessità di riacquisire i dati perché:
1)    abbiamo individuato la posta elettronica/la messaggistica come strumento di convocazione degli associati alle assemblee e si tratta di informazioni che potrebbero cambiare nel tempo;
2)    abbiamo cambiato le finalità del trattamento dei dati personali per cui dobbiamo acquisire il consenso degli interessati;
3)    abbiamo deciso di utilizzare immagini degli associati acquisite nello svolgimento delle attività e dobbiamo acquisire l’autorizzazione dai diretti interessati.

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Con la riforma è necessario modificare lo statuto? Come dobbiamo procedere? è sufficiente un verbale dell’assemblea con le modifiche o dobbiamo riprodurre un nuovo testo? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

Il D.Lgs. 36/2021 abrogherà l’articolo 90 della Legge 289/2002 al cui interno sono previsti i requisiti statutari delle ASD/SSD. In parte li riprende ma in parte si discosta.
In particolare, negli statuti dovrà essere indicato:
1)    nell’oggetto sociale “l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”. Se si tratta di un ente del terzo settore non è necessario indicare – e rispettare – la circostanza che si tratti dell’attività principale;
2)    l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 del Decreto. Bisogna verificare se lo statuto introduce gli indicatori dell’assenza di scopo di lucro o se si limita ad affermare il principio. Nel primo caso sarà necessario conformarli al citato art. 8 del D.Lgs. 36/2021;
3)    l’indicazione – facoltativa – che sia consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle principali purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che saranno definiti con DPCM o con decreto dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport;
4)    la circostanza che nel caso in cui lo statuto abbia implementato la clausola sull’incompatibilità nei termini indicati dall’art. 90 della Legge 289/2002 sia resa conforme alla nuova disciplina ai sensi della quale “E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.” 
Per quanto concerne la procedura è necessario verificare quanto previsto dallo statuto in termini di tempistica di convocazione, quorum costitutivi e deliberativi per la modifica dello statuto che è in ogni caso assoggettata all’assemblea straordinaria. Purtroppo, non è stato previsto, come per le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS chiamate a adeguare lo statuto al Codice del terzo settore, la possibilità di avvalersi del quorum alleggerito dell’assemblea ordinaria. E’ però prevista, anche se non indicato in statuto, la possibilità di indire fino a fine luglio 2023 le assemblee con modalità telematiche o miste, il che potrebbe agevolare il raggiungimento dei quorum rafforzati. Per concludere è possibile sia adottare un verbale assembleare con la modifica dei singoli articoli che adottare un testo al cui interno sono state implementate le modifiche. Si consiglia di procedere adottando un testo consolidato dello statuto per facilitare anche la relativa consultazione da parte degli associati e si ricorda che le associazioni e società sportive dilettantistiche in ogni caso non devono applicare l’imposta di bollo sull’atto (ex art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al DPR 642/1972) e quindi si prescinde dal numero di pagine da registrare all’Agenzia delle entrate. Resta da liquidare l’imposta di registro, pari a 200 euro.


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Quali sono le competenze dell’assemblea dei soci? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

Bisogna sempre controllare lo statuto ma si rende opportuno ricordare quanto previsto da:
1)    il Codice civile, ai sensi del quale all’assemblea spetta: 
a)    l'approvazione del bilancio,
b)    modificare l'atto costitutivo e lo statuto,
c)    lo scioglimento dell'associazione, 
d)    la devoluzione del patrimonio,
e)    le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti
e sui temi su cui se ne ravvisa la necessità anche da parte di un decimo degli associati che ne faccia richiesta motivata;
2)    il testo unico delle imposte sui redditi, all’articolo 149, per gli enti non commerciali di tipo associativo interessati ad accedere alle agevolazioni fiscali contemplate sempre dall’articolo 148 del TUIR e dall’art. 4 del DPR IVA, ai sensi dei quali l’assemblea è chiamata a:
a)    l'approvazione e le modificazioni dello statuto; 
b)    l'approvazione e le modificazioni dei regolamenti;
c)    la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d)    l’approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e)    l’eleggibilità libera degli organi amministrativi;
f)    lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo;
il tutto nel rispetto del principio di sovranità dell'assemblea dei soci.
3)    il Codice del terzo settore che attribuisce alle assemblee delle associazioni le seguenti funzioni inderogabili:
a)    nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b)    nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c)    approva il bilancio;
d)    delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e)    delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f)    delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g)    approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h)    delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i)    delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Si segnala che alcuni Uffici RUNTS ritengono obbligatorio indicare nello statuto queste funzioni, ancorché sia la legge (art. 25 D.Lgs. 117/2017) a prevederle espressamente.

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Se il nome associazione Bologna calcio ASD, diventa in un eventuale nuovo statuto Bologna calcio ASD -APS...cambia il codice fiscale? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

No. Il codice fiscale rimane immutato anche se cambia la denominazione, la sede legale, il rappresentante legale o lo statuto.

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Attività sportive e attività diverse: in quali limiti possono essere svolte le attività diverse? È necessario elencare le attività diverse in statuto? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

Il DLgs 36/2021 prevede che gli enti sportivi possano svolgere anche attività diverse da quelle sportive purché secondarie e strumentali rispetto a quelle sportive. Prevede inoltre che “i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1”.

In sostanza le attività diverse da quelle sportive dovranno essere secondarie e strumentali secondo criteri che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ma che nel ponderare le entrate da attività diverse non dovranno essere presi in considerazione i ricavi legati ai contratti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché quelli derivanti dalla gestione di impianti e strutture sportive. Non è necessario elencare le attività diverse che si intendono svolgere in statuto: è possibile prevedere che in merito delibera l’organo amministrativo.

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Nello statuto è necessario elencare tutte le discipline sportive promosse? Se si intende svolgere una nuova disciplina è necessario modificare lo statuto? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

È possibile indicare in statuto “l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla disciplina della pallavolo”, la locuzione “con particolare, ma non esclusivo, riferimento” consente di svolgere anche altre attività sportive. L’organismo sportivo affiliante potrebbe però richiedere che sia espressamente menzionata la disciplina sportiva in relazione alla quale viene richiesta l’affiliazione.

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Quale differenza c’è tra la formazione e la didattica in ambito sportivo? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

Con “attività didattica” si intende l’organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall’Organismo sportivo di affiliazione e/o dall’ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute.

Con “attività formative” si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti didattici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.

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Come si fa a far votare i minori? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

Ai minori non è riconosciuto il diritto di voto poiché in caso contrario le obbligazioni contratte dall’associazione, con il concorso degli associati minorenni, produrrebbero effetti anche su di loro. I minori però in ogni contratto che stipulano sono rappresentati dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto l’atto e questo vale anche nei rapporti associativi che sono comunque rapporti contrattuali. Su questo tema è intervenuta la Cassazione (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 2322) che, a seguito di un accertamento fiscale diretto ad una associazione sportiva dilettantistica, ha confermato l’assenza di democraticità in quanto l’associazione non aveva assicurato l’esercizio del diritto di voto attraverso l’esercente la potestà genitoriale.

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Libera eleggibilità. In uno Statuto ho letto questo nell'articolo che riguarda l'elettività dei soci: "I consiglieri, finché ve ne siano, dovranno essere scelti, senza possibilità di eccezione o riserva alcuna, tra gli associati che hanno costituito l’Associazione." Ritengo che sia vietato. Cosa ne pensa? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

Condivido il parere espresso. Le associazioni che ambiscono ad accedere alle agevolazioni fiscali devono dimostrare la democraticità ed il principio di libera eleggibilità che deve essere intesa sia con riferimento all’elettorato attivo che passivo. È possibile prevedere requisiti per l’assunzione delle cariche elettive, oltre all’assenza di cause ostative previste dall’ordinamento statale e sportivo, ma questi requisiti non possono precludere la possibilità di candidarsi alle cariche elettive.

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Uniformità del rapporto associativo. Nel nostro statuto è previsto che il Socio Onorario: a) non è tenuto al versamento della quota sociale annuale b) può partecipare alle Assemblee dell’Associazione ma non ha diritto di voto c) non può accedere a cariche. (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

Le associazioni che ambiscono ad accedere alle agevolazioni fiscali devono dimostrare la uniformità del rapporto associativo per cui a tutti gli associati deve essere garantito il diritto di voto e l’elettorato passivo. Tale clausola pertanto viola il precetto descritto.

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Quali vantaggi ci sono nell’assumere la qualifica di associazione di promozione sociale? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

Sono interessate ad assumere la qualifica di associazione di promozione sociale le associazioni sportive dilettantistiche che:
a)    svolgono attività di interesse generale diverse da quelle sportive dilettantistiche come le attività culturali e ricreative di interesse sociale (es: chi gestisce centri estivi con offerta non solo sportiva, chi realizza accanto a corsi sportivi corsi di recitazione o di musica, chi organizza dopo scuola). In questo caso i relativi introiti versati dagli associati risultano fiscalmente agevolati e l’associazione non deve dimostrare che l’attività sportiva è prevalente ma solo stabile;
b)    sono interessati ad attivare o a partecipare a percorsi di coprogrammazione e coprogettazione con Pubbliche Amministrazioni ed Enti del terzo settore e a stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
c)    sono interessate ad incentivare erogazioni liberali attraverso le agevolazioni fiscali riconosciuti ai donatori degli enti del terzo settore, sensibilmente superiori agli incentivi previsti per chi effettua erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche;
d)    sono interessate ad accedere alle agevolazioni in materia di imposte dirette ed indirette previste dal Codice del terzo settore.
L’assunzione della qualifica di associazione di promozione sociale è in ogni caso subordinata alla sussistenza dei relativi requisiti qualificatori, ossia:
1)    un numero di soci non inferiori a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale e in ogni caso il divieto di avere tra i soci soggetti con scopo di lucro e di essere sottoposti a direzione/coordinamento/controllo da parte di amministrazioni pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o associazioni di datori di lavoro;
2)    il perseguimento di finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale;
3)    lo svolgimento di attività di interesse generale tassativamente elencate all’art. 5 del Codice del terzo settore e la possibilità di svolgere attività diverse solo nella misura in cui siano strumentale e secondarie, condizione che si verifica qualora, in ciascun esercizio, i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore oppure i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore (tra cui rientrano anche i costi figurativi relativi all'impiego di volontari calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi; le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale e la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto);
4)    lo svolgimento delle attività prevalentemente con l’apporto gratuito dei soci;
5)    la circostanza che gli eventuali dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi con tutela INAIL non siano, alternativamente, superiori al:
a)    5% del totale degli associati;
b)    50% dei volontari continuativi attivi;
oltre al rispetto dei vincoli gestionali contemplati per gli enti del terzo settore.

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Distribuzione indiretta di utili. La nostra associazione ha deliberato di ridurre le quote di partecipazione ai corsi per i soci minorenni di famiglie bisognose con ISE ridotto. In questo caso si tratta di distribuzione di utili? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

Il Decreto legislativo 36/2021 qualifica come distribuzione indiretta di utili “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell’attività di interesse generale di cui all'articolo 2”.
A differenza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 460/1997 è pertanto possibile garantire agli associati condizioni di accesso alla pratica sportiva più agevolate rispetto ai non associati in quanto si tratta dell’oggetto dell’attività di interesse generale svolta. Anche per il passato in ogni caso una riduzione dei costi di accesso alla pratica sportiva per categorie di soci fragili, così come definiti da delibera assembleare, non si ritiene che possano essere contestate in quanto realizzano finalità mutualistiche e al contempo solidaristiche e non possono essere equiparate agli sconti di natura prettamente commerciale.

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Incompatibilità. Una persona può ricoprire la carica di dirigente in due Enti diversi? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

Il Decreto Legislativo 36/2021 prevede che “E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Una persona pertanto può essere nel consiglio direttivo di due associazioni sportive dilettantistiche a condizione che non siano entrambe affiliate alla medesima Federazione, Disciplina sportiva o Ente di promozione sportiva, la circostanza che le due associazioni operino nella medesima disciplina sportiva invece non crea problemi.

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Sul voto del responsabile genitoriale: come fa l'associazione a determinare a chi esattamente spetta il diritto di voto? Tutto facile se c'è accordo tra i genitori, ma laddove ci siano situazioni di conflitto tra i genitori, o non sia chiaro chi sia il Responsabile Genitoriale, come ci si deve comportare? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

Il DLgs 36/2021 prevede che “La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337 bis e seguenti del Codice civile.”

Il citato articolo 316 del c.c. prevede che

“1. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione e educazione.

2. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

3. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio.

4. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

5. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio”.

In caso di separazione, “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento”.

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Tra gli adempimenti successivi alla delibera di modifica statutari c’è anche la nuova trasmissione del modello EAS? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

Solo se è stato trasmesso il modello EAS in forma integrale. Si ricorda che le ASD/SSD possono trasmetterlo in forma semplificata, che implica la non compilazione del campo relativo alle caratteristiche statutarie. Gli enti del terzo settore sono esonerati invece dalla trasmissione del Modello EAS.

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Il cambiamento della sede legale implica la modifica dello statuto? (AREA ASPETTI CIVILISTICI)

Risposta del 29 marzo 2023

Si a meno che la variazione non avvenga all’interno dello stesso Comune e lo statuto preveda che in questo caso non è necessario modificare lo statuto o a meno che in statuto non sia stato indicato esclusivamente il Comune in cui ha sede l’associazione.

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