ARCHIVIO FAQ (aggiornato al 29 marzo 2023) - AREA LAVORO E VOLONTARIATO

La nostra ASD svolge attività con minori: dobbiamo chiedere il certificato penale dei collaboratori? (AREA LAVORO E VOLONTARIATO)

Risposta del 29 marzo 2023

L’art. 2 DLgs 39/2014 prevede che

    “Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
    Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

In sostanza il provvedimento prevede che se l’organizzazione intende avvalersi di lavoratori retribuiti o di volontari che avranno contatti diretti e regolari con minori, dovrà chiedere al casellario giudiziario il relativo certificato penale con riferimento a reati di violenza su minori. Il provvedimento prevede poi che solo nel caso in cui si instaura un rapporto di lavoro, il datore che non provveda sarà passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria. Sul sito del Ministero di Grazie e giustizia si legge che “L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione”  ed il CONI, sulla base di alcune note del Ministero, ha affermato che “nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”).” C’è da segnalare però che alcune Amministrazioni locali, nel finanziare progetti di centri ricreativi estivi, ha posto come condizione l’avvenuta acquisizione del certificato penale anche con riferimento a volontari e percettori i c.d. compensi sportivi.

L’istanza viene presentata direttamente ed esclusivamente dal datore di lavoro mediante apposita modulistica con possibilità di prevedere una delega per la richiesta. In attesa del recepimento del certificato, il datore di lavoro può comunque procedere all'assunzione, richiedendo al lavoratore un'autocertificazione. Maggiori informazioni e modulistica sono consultabili su https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.page

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Un consigliere può essere retribuito come allenatore/istruttore? (AREA LAVORO E VOLONTARIATO)

Risposta del 29 marzo 2023

Non c’è una norma che vieti espressamente tale circostanza a meno che non sia contemplata dallo statuto.

Il DLgs 36/2021 prevede che “Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva” ma non tutte le prestazioni gratuite sono riconducibili a prestazioni di volontariato per cui la stessa persona potrebbe assumere la carica elettiva senza percepire indennità di carica ma essere retribuito come istruttore. Del pari è possibile che la stessa persona possa percepire una indennità di carica ed essere anche retribuito per il lavoro di istruttore sportivo.

È però necessario dimostrare che l’affidamento dell’incarico non abbia determinato un conflitto di interessi: l’interessato dovrà pertanto astenersi dal deliberare in materia e sarebbe opportuno che l’incarico fosse assegnato con delibera dell’assemblea degli associati e non del consiglio direttivo.

È inoltre necessario – ma con riferimento a qualsiasi collaboratore – dimostrare che non c’è alcuna forma di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione. È tale la corresponsione “ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

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L’istruttore sportivo laureato in scienze motorie deve aprire partita iva? Come scegliere la tipologia di inquadramento lavoristico? (AREA LAVORO E VOLONTARIATO)

Risposta del 29 marzo 2023

In via preliminare non esiste alcun obbligo di aprire la partita iva ma bisogna valutare la situazione del singolo collaboratore.

L’istruttore sportivo che opera per più centri sportivi potrebbe infatti valutare di aprire la partita iva, optando eventualmente per il regime fiscale forfettario che prevede la non applicazione dell’iva e un trattamento fiscale significativamente agevolato. Rispetto al codice ATECO, vengono utilizzati sia 93.19.99 - che ricomprende attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti; attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti: arbitri, giudici, cronometristi eccetera – che il codice 85.51.00 – che ricomprende - formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera), centri e campi scuola per la formazione sportiva, corsi di ginnastica, corsi o scuole di equitazione, corsi di nuoto, istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi, corsi di arti marziali, corsi di giochi di carte (esempio bridge), corsi di yoga.

È in ogni caso sempre possibile ricorrere alla collaborazione coordinata e continuativa (la cui durata è rimessa alla volontà delle parti), alla collaborazione autonoma occasionale per prestazioni spot fino ad arrivare all’assunzione come lavoratore dipendente a tempo determinato (i contratti non possono in ogni caso durare più di cinque anni, salvo rinnovo).

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Il lavoratore sportivo che sia inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo se supera le 18 ore settimanali di impegno diventa automaticamente dipendente? (AREA LAVORO E VOLONTARIATO)

Risposta del 29 marzo 2023

No: sotto le 18 ore è prevista una presunzione della natura autonoma del rapporto per cui sarà l’ente accertatore a dover dimostrare la natura subordinata dello stesso.

Sopra le 18 ore invece è l’organizzazione sportiva a dover dimostrare l’effettiva volontà di entrambe le parti di stipulare un rapporto di lavoro autonomo, ancorché caratterizzato dalla etero-organizzazione della prestazione (ex art. 2 del Decreto legislativo del 15/06/2015 n. 81), e quindi l’assenza di subordinazione gerarchica.

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Come si effettua la certificazione dei contratti? (AREA LAVORO E VOLONTARIATO)

Risposta del 29 marzo 2023

Per potersi tutelare può essere opportuno richiedere la certificazione del contratto soprattutto quando l’impegno settimanale del collaboratore supera le 18 ore. La certificazione implica il coinvolgimento di una commissione che esamina il contratto e realizza un colloquio sia con l’ente sportivo che con il collaboratore sportivo per verificare l’effettiva volontà delle parti di ricorrere al lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Le commissioni di certificazione con cui avviare il procedimento sono quelle appositamente istituite presso:

  • gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro nell'ambito territoriale di riferimento o a livello nazionale;
  • le ex Direzioni Territoriali del Lavoro (Decreto ministeriale del 21 luglio 2004), oggi Ispettorati Territoriali del Lavoro;
  • le Province (Decreto ministeriale del 21 luglio 2004);
  • i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro (elenco commissioni);
  • le Università pubbliche e private registrate nell'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decreto interministeriale del 14 giugno 2004);
  • Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ai sensi dell'art 76, lett. C-bis del D.lgs. 10 settembre 2006, n. 2003).

L’elenco degli enti preposti è consultabile su https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/Commissioni-di-certificazione-dei-contratti-di-lavoro.aspx

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È possibile stipulare con la stessa persona un contratto di lavoro sportivo ed una collaborazione amministrativo – gestionale o un contratto di lavoro sportivo ed un contratto di lavoro non sportivo per l’attività, ad esempio, di manutentore impianto o di custode? (AREA LAVORO E VOLONTARIATO)

Risposta del 29 marzo 2023

Astrattamente sì ma è necessario confrontarsi con il proprio consulente del lavoro per verificare che non ci siano criticità nella predisposizione di due buste paga intestate allo stesso collaboratore.

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Ho letto sui social che possiamo qualificare come lavoratori sportivi anche i custodi, gli addetti alle pulizie, i giardinieri e chi si occupa di accogliere le persone. Mi può dare conferma? (AREA LAVORO E VOLONTARIATO)

Risposta del 29 marzo 2023

Non concordiamo con l’indicazione fornita. Le figure che possono essere qualificate come lavoratori sportivi sono state tassativamente indicate in:

  • l'atleta,
  • l'allenatore,
  • l'istruttore,
  • il direttore tecnico,
  • il direttore sportivo,
  • il preparatore atletico e
  • il direttore di gara

che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.

È stata successivamente introdotta la possibilità per gli organismi sportivi (Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva) di indicare in un proprio regolamento i tesserati da qualificare come lavoratori sportivi in quanto svolgono verso un corrispettivo mansioni rientranti “tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

Ne consegue che:

  1. chi si occupa dell’accoglienza potrà essere qualificato come collaboratore amministrativo-gestionale, soggetto a regole diverse dal lavoratore sportivo anche se, al verificarsi dei presupposti qualificatori, accede alle agevolazioni fiscali e previdenziali;
  2. le figure dei custodi/giardinieri/addetti alle pulizie si ritiene che difficilmente saranno qualificate dagli organismi sportivi come lavoratori sportivi per le pregresse contestazioni inerenti all’erogazione di compensi sportivi per prestazioni che non sono state considerate inerenti allo svolgimento dell’attività sportiva.

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Possiamo erogare compensi sportivi e dal primo luglio instaurare rapporti di lavoro sportivo con gli educatori dei centri estivi gestiti dalla nostra associazione sportiva dilettantistica? (AREA LAVORO E VOLONTARIATO)

Risposta del 29 marzo 2023

La risposta è legata alla natura della prestazione richiesta: se si tratta di un istruttore sportivo o di un allenatore perché il centro estivo prevede espressamente lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, il relativo collaboratore potrebbe percepire con riferimento al mese di giugno e con pagamento effettuato entro giugno, il compenso sportivo. Successivamente potrebbe essere un collaboratore coordinato e continuativo sportivo accedendo alle relative agevolazioni fiscali e contributive.

L’educatore che promuove attività non espressamente riconosciute come sportive, ancorché si tratti di attività motoria, non potrà ricevere compensi sportivi né essere inquadrato come lavoratore sportivo ma sarà necessario ricorrere alla tipologia di incarico prevista in via ordinaria.

Oltre all’assunzione come dipendente a tempo determinato, è possibile avvalersi di lavoratori autonomi nella forma di:

  1. prestazione professionale;
  2. lavoro autonomo occasionale;
  3. collaborazione coordinata e continuativa.

Per quanto concerne il lavoro autonomo occasionale è necessario verificare che effettivamente la prestazione sia autonoma e non sia reiterata: potrebbero avere questo inquadramento quanti, in affiancamento ad altri adulti (retribuiti o volontari) realizzano delle attività spot come un laboratorio di burattini. Si segnalano contestazioni della natura occasionale di collaboratori di centri estivi.

Per quanto concerne la collaborazione coordinata e continuativa, considerato che difficilmente la prestazione non presenta i caratteri della etero-organizzazione, sarà necessario verificare l’applicazione di un contratto collettivo che disciplini l’istituto della collaborazione coordinata e continuativa oppure procedere alla certificazione del contratto.

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È possibile qualificare il collaboratore sportivo come collaboratore autonomo occasionale? (AREA LAVORO E VOLONTARIATO)

Risposta del 29 marzo 2023

Si ritiene che la risposta sia affermativa in quanto il Decreto Legislativo 36/2021 garantisce la possibilità – in via generale – di instaurare rapporti di lavoro autonomo anche con riferimento a prestazioni sportive.

Il lavoro autonomo occasionale è disciplinato da:

  • art. 2222 c.c. sotto il profilo civilistico, trattandosi di contratto d'opera in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
  • art. 67 TUIR ai fini fiscali, qualificandosi come reddito diverso ma in quanto lavoro sportivo beneficiario delle agevolazioni fiscali previste dal DLgs 36/2021 (non soggetto a tassazione per complessivi 15.000 euro di compensi di tale natura);
  • art. 44, c. 2, del DL 269/2003 sotto il profilo previdenziale ai sensi del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (…), sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata”. Qualificandosi come lavoro sportivo si ritiene che l’aliquota per l’eventuale ritenuta previdenziale sia pari al 25% o al 24% qualora il percipiente abbia altra tutela previdenziale.

Non disponiamo però di una norma che definisca i paletti dell’occasionalità in termini temporali ed economici ma possiamo sempre avvalerci della pregressa indicazione delle trenta giornate lavorative in un anno, in passato previste, e dell’importo non superiore ad euro 5.000,00, seppur sia possibile riconoscere anche un compenso superiore per una collaborazione occasionale alla sola condizione di provvedere al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS e sempreché sia rispettato il divieto di distribuzione anche indiretta di utili.

Al fine di qualificare il rapporto è opportuno ricordare i vincoli individuati da dottrina e giurisprudenza:

  • la prestazione deve essere resa in modo completamente autonomo quindi senza vincoli di orario e nelle modalità tecniche di esecuzione del lavoro;
  • senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni,
  • senza alcun coordinamento con l’attività del committente, 
  • senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione,
  • con compenso determinato in funzione dell’opera eseguita o del servizio e quindi con assunzione del rischio economico da parte del lavoratore,
  • deve essere priva del carattere della periodicità, per cui si ritiene difficilmente compatibile con una attività didattica che salvo eccezioni – come per la realizzazione di stage temporalmente limitati – deve svilupparsi in un apprezzabile arco di tempo perché l’atleta possa migliorare le proprie abilità sportive;
  • senza impiego di mezzi organizzati;
  • la prestazione deve essere unica e saltuaria: il lavoratore riceve un unico incarico, anche se l’assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale

Non è prevista come obbligatoria la redazione della lettera di incarico ma si rende opportuna in considerazione della specialità del rapporto. È stato escluso in passato l’obbligo di comunicazione preventiva con nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 109 del 27/01/2022.

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Volontari: dobbiamo stipulare una lettera di incarico? È sufficiente il tesseramento UISP per assicurarli? I rimborsi spese riguardano solo la trasferta o possono essere rimborsate altre spese? (AREA LAVORO E VOLONTARIATO)

Risposta del 29 marzo 2023

Non è obbligatorio, ma opportuno, formalizzare per iscritto la volontà dell’associato di collaborare gratuitamente alle attività associative per promuovere lo sport, anche attraverso lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Questo può avvenire con un verbale del consiglio direttivo recante l’elenco dei volontari dagli stessi sottoscritto, attraverso una dichiarazione di volontà del singolo volontario sottoscritta per accettazione da un componente dell’organo amministrativo, con la richiesta dell’interessato di essere inserito nell’elenco dei volontari. Non è importante la tipologia di documento ma la prova documentale della manifestazione di volontà dell’associato.

I volontari devono essere assicurati per responsabilità civile: questa copertura è garantita dal tesseramento UISP. Il DLgs 36/2021 non prevede l’obbligo di dotarsi del registro dei volontari ma potrebbe essere richiesto dall’istituto assicurativo. Non è infine previsto che i dati dei volontari debbano essere comunicati al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche mentre i sodalizi sportivi che siano anche associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato devono comunicare il numero dei volontari entro il mese di giugno attraverso il portale del RUNTS, inserendo il dato aggiornato al 31/12 dell’anno precedente.

Per quanto concerne i rimborsi, è in via preliminare fondamentale distinguere le spese del volontario, oggetto del rimborso, dalla spesa dell’ente. Le prime sono spese che il volontario ha direttamente sostenuto per svolgere l’attività, per esempio vitto, parcheggio, trasporto, e che vengono appositamente regolamentate nei limiti, tipologia e modalità di rimborso. Le seconde sono invece spese dell’ente anticipate dal volontario, e per questa tipologia di spesa, che non rientra nel rimborso spese volontario, è possibile prevedere che il volontario possa sostenere, anche anticipando l’esborso, una spesa associativa intestando i documenti giustificativi all’ente e, quindi con apposite fatture/scontrini parlanti intestati all’ente.

Il Decreto Legislativo 36/2021, a differenza del Codice del terzo settore, ha inteso limitare i rimborsi spese prevedendo che “Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

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