FAQ - LAVORO SPORTIVO E RAS/Parte seconda (aggiornato al 30 ottobre 2023)

 INDICE

  1. Presto: cosa sono?
  2. Presto: quanto costano?
  3. Presto: come si attivano?
  4. Come influisce un cococo sportivo sulla Naspi? Esiste una cifra entro la quale posso continuare a mantenere la disoccupazione? 
  5. Quali sono gli accordi e contrattivi collettivi nazionali a cui bisogna far riferimento?
  6. Ho pagato i miei istruttori prima che avessero un contratto: come mi comporto? 
  7. Il compenso da indicare nel RAS si riferisce alla paga oraria o a quella complessiva? 
  8. È possibile attivare un cococo sportivo anche se lo sport in questione non viene riconosciuto dal CONI?
  9. I cococo inseriti devono avere scadenza a fine anno (31/12/2023) o possono andare oltre?
  10. Un nostro insegnante mi ha detto di avere P.Iva a regime forfettario: cosa devo fare?
  11. Sono il presidente di una Asd e contemporaneamente una insegnante: posso attivarmi un cococo sportivo come insegnante e ricevere allo stesso tempo un’indennità di carica come presidente? 
  12. Se un collaboratore sportivo (allenatore) supera i 5.000 euro tramite il lavoro in due ASD differenti, entrambe le associazioni sono obbligate a produrre la documentazione prevista dagli oneri contributivi?
  13. Come mi comporto in caso di malattia con un cococo sportivo? 
  14.  Una pubblica amministrazione, dopo aver esaminato la bozza di contratto, ha espresso il diniego all’autorizzazione di un dipendente a svolgere l’attività di tecnico presso una ASD con contratto di co.co.co motivandolo ai sensi dell’art.1 comma 17 del dlgs 29 agosto 2023 secondo il quale “le ASD possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”, e sostenendo che un contratto di co.co.co richiede invece un impegno continuato nel tempo e quindi non compatibile con l’attività del dipendente. Come replicare?
  15. L’autorizzazione dei dipendenti pubblici: è necessaria anche per chi svolge orario part time? 
  16. Lavoro in pubblica amministrazione: sono tenuto a comunicare l’entità del mio compenso sportivo al dirigente per cui lavoro?
  17. Un nostro insegnante ha il permesso di soggiorno, ma non la cittadinanza italiana: posso attivare ugualmente un cococo sportivo? 
  18. Una volta superate le soglie di 5.000 e 15.000 euro, dato che ancora il Ras non fornisce indicazioni a riguardo, come devo fare per calcolare i versamenti contributivi?


Presto: cosa sono?

Risposta del 30 ottobre 2023

Si tratta di prestazioni occasionali - l’impegno a committente non può superare le 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, pena la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – che prescindono dalla natura autonoma o subordinata della collaborazione (in tal senso Ispettorato Nazionale del lavoro circolare n. 5/2017).
Si tratta di attività lavorative che si ritengono marginali, dando luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (nella versione precedente il tetto massimo di spesa sostenibile per i PRESTO era di 5.000 euro);
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro, pena la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purchè i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica, autocertifichino la relativa condizione:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del DLgs 150/2015;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.
Gli enti senza scopo di lucro non possono attivare questa tipologia di collaborazione nei seguenti casi:
a) quando il collaboratore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con lo stesso committente;
b) quando hanno più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (prima si trattava di cinque lavoratori);
c) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi,
pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
Potranno ricorrere a questo istituto anche le organizzazioni sportive ma viene espressamente escluso dal Decreto Legislativo 36/2021 che le prestazioni occasionali possano essere ricondotte alle regole speciali del lavoro sportivo.

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Presto: quanto costano?

Risposta del 30 ottobre 2023

Con riferimento ai costi ed ai compensi, la misura minima oraria è pari a 9 euro ma deve in ogni caso essere riconosciuto un importo non inferiore a 36 euro, pari a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Il compenso è esente da imposizione fiscale, non incide sul suo stato di disoccupato ed è computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il costo è così quantificato:
   

  Netto Gestione separata INPS (33%) INAIL (3,5%) Costo servizio
(1%)
 
Totale lordo
Costo minimo (in ogni caso non inferiore a 4 ore)   36,00 11,88 1,28 0,48 49,64
Costo orario (nel rispetto del minimo) 9,00 2,97 0,32 0,12 12,41


Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata INPS, nella misura del 33% del compenso, e il premio INAIL nella misura del 3,5% del compenso ma tutto è all’interno del voucher. 
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Presto: come si attivano?

Risposta del 30 ottobre 2023

Per attivare queste collaborazioni si seguono i seguenti step:
1) gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno della piattaforma informatica INPS;
2) il credito alla prestazione lavorativa può essere acquistato attraverso la piattaforma o utilizzando il modello F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti. L'1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'INPS;
3) l'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione (comunicazione preventiva), attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione. L’omessa comunicazione preventiva è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione;
4) nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore deve comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
5) attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore entro il 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso SMS o messaggio di posta elettronica;
6) l'INPS effettua il pagamento il giorno 15 del mese successivo attraverso: 
a) accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, 
b) mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore;
c) a richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore;
7) attraverso la piattaforma informatica, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

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Come influisce un cococo sportivo sulla Naspi? Esiste una cifra entro la quale posso continuare a mantenere la disoccupazione? 
     
Risposta del 30 ottobre 2023
    
Il Decreto legislativo del 4/3/2015 n. 22 all’articolo 9 prevede, con riferimento al percettore NASPI che instauri un rapporto di lavoro subordinato, la decadenza dalla prestazione NASPI se il reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. 
Per mantenere il diritto alla disoccupazione il reddito derivante dal rapporto di lavoro subordinato non deve essere pertanto superiore a € 8.174,00: in questo caso conserva il diritto alla prestazione che viene però ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. A tal fine il percettore la NASPI deve comunicare all'INPS - entro trenta giorni dall'inizio dell’attività - il reddito annuo previsto. Ovviamente il rapporto di lavoro non deve essere instaurato con il soggetto con cui era in essere il rapporto di lavoro cessato né con organizzazione a questa collegata. 
Per mantenere il diritto alla disoccupazione, chi intraprende invece un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non deve ricavare un reddito superiore a 5.500,00 euro e deve informare l'INPS - entro un mese dall'inizio dell’attività - dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. Anche in questo caso la NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. 
Nel caso invece di lavoro autonomo occasionale, la NASPI è compatibile solo se il compenso annuo non supera i 5.500,00 euro. In questo caso, però, c’è la riduzione dell’indennità di disoccupazione pari all’80% del compenso percepito. Al di sopra dei 5.500,00 euro annui per il lavoro autonomo si perderebbe lo stato di disoccupazione e conseguentemente la relativa indennità. In questo caso è necessario comunicare all’Inps il compenso e il periodo in cui si svolgerà il lavoro occasionale autonomo.

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Quali sono gli accordi e contrattivi collettivi nazionali a cui bisogna far riferimento?
     
Risposta del 30 ottobre 2023
     
Quelli stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, ossia quelli sottoscritti sicuramente da CGIL, CISL e UIL ma non solo.

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Ho pagato i miei istruttori prima che avessero un contratto: come mi comporto? 

Risposta del 30 ottobre 2023
     
I compensi erogati a partire dal primo di luglio sono redditi da lavoro sportivo nella forma del lavoro autonomo o subordinato e questo a prescindere dall’esistenza del contratto che si consiglia in ogni caso di stipulare sempre. Gli adempimenti cambiano a seconda che si tratti di una collaborazione coordinata e continuativa, di una prestazione professionale di un operatore con partita iva, di una collaborazione di natura autonoma o, ancora, di un lavoratore subordinato.

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 Il compenso da indicare nel RAS si riferisce alla paga oraria o a quella complessiva? 

Risposta del 30 ottobre 2023
     
Quella complessiva anche presunta quando quantificata su base oraria.

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È possibile attivare un cococo sportivo anche se lo sport in questione non viene riconosciuto dal CONI?

Risposta del 30 ottobre 2023
     
No: le discipline riconosciute sono solo quelle espressamente indicate nel Regolamento di funzionamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (https://www.sport.governo.it/media/3685/regolamento-registro-nazionale.pdf). Si evidenzia però che in alcuni casi si possono promuovere metodi di discipline espressamente riconosciute: se quel metodo viene riconosciuto come modalità attraverso cui realizzare una disciplina espressamente prevista sussiste il presupposto per parlare di sport riconosciuto. È pertanto necessario in caso di dubbi verificare tale aspetto con l’organismo sportivo affiliante.
 

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I cococo inseriti devono avere scadenza a fine anno (31/12/2023) o possono andare oltre?

Risposta del 30 ottobre 2023
     
Possono andare oltre ma la durata si ritiene che non possa superare i cinque anni, termine massimo per il contratto di lavoro sportivo subordinato.

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Un nostro insegnante mi ha detto di avere P.Iva a regime forfettario: cosa devo fare? 

Risposta del 30 ottobre 2023
     
Si consiglia di predisporre comunque la lettera di incarico, è necessario acquisire la fattura, è opportuno effettuare il versamento del compenso con modalità tracciabile, obbligatorio per compensi superiori a 1.000 euro se a versare è una ASD/SSD (art. 25 L.133/1999) altrimenti il tetto massimo delle operazioni non tracciabili oggi è di 5.000 euro, non è necessaria l’acquisizione dell’autocertificazione in quanto il committente non deve operare ritenute fiscali e previdenziali, è necessario trasmettere la certificazione unica.

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Sono il presidente di una Asd e contemporaneamente una insegnante: posso attivarmi un cococo sportivo come insegnante e ricevere allo stesso tempo un’indennità di carica come presidente? 

Risposta del 30 ottobre 2023
     
Non esiste un espresso divieto ma è necessario porre particolare cautela. 
In primo luogo l’indennità di carica viene deliberata dall’assemblea che la quantifica in ragione delle funzioni elettive delegate, delle competenze necessarie per espletarle e delle responsabilità che implica il relativo esercizio, tenendo conto anche che non sia superiore rispetto ad indennità di carica riconosciute in analoghe organizzazioni. Tutto questo deve emergere dal verbale assembleare.
In secondo luogo è assolutamente opportuno che gli incarichi retribuiti ai componenti il consiglio direttivo siano anch’essi deliberati dall’assemblea degli associati. Anche in questo caso sarà necessario verificare l’ipotetico inquadramento a seconda che si tratti di istruttore che opera in autonomia o persona che svolge anche una funzione di coordinamento/supervisione di allenatori ed istruttori. Quindi è necessario individuare il contratto collettivo – stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative – da utilizzare come parametro perché il compenso pattuito non sia superiore del 40% rispetto a quanto previsto dal CCNL in relazione al potenziale livello di inquadramento. Quindi si formalizza l’incarico e si certifica lo svolgimento delle attività attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche.
In ogni caso è necessario fare attenzione perché in passato l’Agenzia delle Entrate ha presunto la natura lucrativa dell’ente perché il legale rappresentate anche se rispettava formalmente i parametri di legge, sommando compenso come istruttore con indennità di carica e con canone di locazione dell’impianto sportivo di cui era proprietà, manifestava un interesse lucrativo nell’associazione.

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Se un collaboratore sportivo (allenatore) supera i 5.000 euro tramite il lavoro in due ASD differenti, entrambe le associazioni sono obbligate a produrre la documentazione prevista dagli oneri contributivi?

Risposta del 30 ottobre 2023
     
La documentazione è rappresentata da:
-    autocertificazione del collaboratore che la deve presentare ad ogni singolo pagamento;
-    UNIEMENS elaborata dal committente contenente i dati retributivi da quando supera i 5.000 euro e per i pagamenti successivi quindi è collegata al pagamento
-    la busta paga non è richiesta finché non raggiunge i 15.000 euro di ricavi complessivi da lavoro sportivo.
     

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Come mi comporto in caso di malattia con un cococo sportivo? 

Risposta del 30 ottobre 2023
     
Il lavoratore dovrà trasmettere il certificato medico in via telematica all’INPS e dovrà autonomamente presentare la richiesta di liquidazione dell’indennità.
 

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Una pubblica amministrazione, dopo aver esaminato la bozza di contratto, ha espresso il diniego all’autorizzazione di un dipendente a svolgere l’attività di tecnico presso una ASD con contratto di co.co.co motivandolo ai sensi dell’art.1 comma 17 del dlgs 29 agosto 2023 secondo il quale “le ASD possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”, e sostenendo che un contratto di co.co.co richiede invece un impegno continuato nel tempo e quindi non compatibile con l’attività del dipendente. Come replicare?
 

Risposta del 30 ottobre 2023
     
In realtà la disposizione citata va a modificare il comma 6 dell’art. 25 del DLgs 36/2021 che disciplina le collaborazioni sportive retribuite realizzate da dipendenti pubblici, assoggettandole alle regole di cui all’art. 35 commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6 del menzionato DLgs 36/2021 ai sensi dei quale la prestazione viene espressamente qualificata come collaborazione coordinata e continuativa e, sempre secondo le disposizioni citate, viene pacificamente previsto il versamento di contributi previdenziali alla gestione separata INPS per l’importo eccedente i 5.000 euro di redditi da lavoro sportivo. 
A breve è prevista l’adozione del decreto menzionato dal comma 6 dell’art. 25 del DLgs 36/2021 che dovrebbe risolvere i dubbi interpretativi.

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L’autorizzazione dei dipendenti pubblici: è necessaria anche per chi svolge orario part time?

Risposta del 30 ottobre 2023
      
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. A prevederlo è l’art. 53, commi 6 e 7, del DLgs 165/2001.
     

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Lavoro in pubblica amministrazione: sono tenuto a comunicare l’entità del mio compenso sportivo al dirigente per cui lavoro?

Risposta del 30 ottobre 2023
     
Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. A prevederlo è l’art. 53 del DLgs 165/2001. L’onere pertanto sta in capo al committente e non in capo al dipendente pubblico.

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Un nostro insegnante ha il permesso di soggiorno, ma non la cittadinanza italiana: posso attivare ugualmente un cococo sportivo? 

Risposta del 30 ottobre 2023

Sì, si apre la tendina con le informazioni per il permesso di soggiorno

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Una volta superate le soglie di 5.000 e 15.000 euro, dato che ancora il Ras non fornisce indicazioni a riguardo, come devo fare per calcolare i versamenti contributivi? 

Risposta del 30 ottobre 2023

Stanno lavorando al software all’interno del RASD. Nelle more della sua operatività è necessario avvalersi del supporto di un consulente del lavoro o professionista abilitato.
In ogni caso i contributi previdenziali si applicano sulla somma eccedente i 5.000 euro da compensi da lavoro sportivo autonomo e da eventuale collaborazione amministrativo gestionale complessivamente percepiti a partire dal 1/7/2023 e indicati nell’autocertificazione all’atto del pagamento (Art. 35 DLgs 36/2021). 
L’importo eccedente vi ene decurtato della metà (fino al 2027) e su di esso si applica l’aliquota contributiva alla gestione separata INPS del 25% (24% nel caso di persona titolare di altra tutela previdenziale o pensionata). Oltre alla ritenuta contributiva è necessario versare le c.d. aliquote assistenziali pari a 1,31% per la DISCOLL (disoccupazione) e 0,72% per maternità, malattia, assegni al nucleo famigliare e si calcolano integralmente sulla somma eccedente i 5.000 euro, senza operare la decurtazione del 50%. Il riparto degli oneri è sempre 1/3 a carico del lavoratore, 2/3 a carico del committente che versa integralmente il dovuto.
Le ritenute fiscali si applicano per la parte eccedente i 15.000 euro anche se non è stato chiarito se, oltre a tale importo, si possa applicare anche la no tax area prevista sia per i percettori redditi da lavoro autonomo che per i percettori redditi da lavoro dipendente e assimilato. Con riferimento al 2023 ai fini del calcolo dei 15.000 euro è necessario sommare i redditi diversi eventualmente percepiti dal primo gennaio al 30 giugno in fascia di esenzione (atteso che gli importi superiori ai 10.000 euro sono stati già assoggettati a ritenuta fiscale) con i redditi da lavoro sportivo percepiti dal primo luglio.
Nel caso di superamento dei 15.000 euro si consiglia in ogni caso di avvalersi di un professionista abilitato che potrà anche predisporre la busta paga.
A breve una circolare INPS che dovrebbe risolvere alcuni dubbi sulla materia...
 

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